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«L’evoluzione della tutela della fotografia nel diritto d’autore mostra un andamento a zig-zag, con momenti di ripiegamento»

Hirsch-Ballin

 

 

 

L’Italia è stata tra gli ultimi Paesi europei a inserire la fotografia nella categoria delle opere dell'ingegno in occasione della modifica alla legge sul diritto d’autore del 1979. A livello internazionale, invece, la tutela delle opere fotografiche risale al 26 giugno 1948 con l’adeguamento della Convenzione di Berna.

Tracce del diritto d’autore vengono rilevate, invece, già nel codice penale sardo del 1839, nel Ducato di Parma con la legge del 22 dicembre 1840, nelle disposizioni particolari dell’Editto Galeffi emanato nel settembre 1826 nello Stato pontificio e nel decreto di Gioacchino Napoleone del 7 novembre 1811 per il Regno delle Due Sicilie, oltre che nel Codice civile delle Due Sicilie del 1819. La fotografia fu considerata per la prima volta dal legislatore nel Regio decreto legislativo 1949 del 29 ottobre 1925: qualunque fotografia, anche quella che è semplice rappresentazione della realtà esterna, può essere oggetto di tutela. Quando nel 1941 viene emanata la legge sul diritto d’autore la fotografia è titolare solo dei diritti connessi, secondo le norme del Capo V, titolo II, articoli 87 e seguenti.

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’individuazione del diritto applicabile e l’ambito della giurisdizione italiana sono regolamentati dalle “disposizioni sulle leggi applicabili”, introdotte con la legge 218/1995, che ha riformato il sistema italiano di diritto internazionale privato. Le eventuali violazioni dei diritti d’autore possono configurarsi, inoltre, come fatto illecito, fonte di responsabilità ex articolo 2043 del Codice civile.

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